QUOTA SOCIALE E DECADENZA DA SOCIO
ART. 7 - La quota sociale è intrasmissibile:
La qualità di socio si perde:
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a) per dimissioni restando però l'obbligo al socio del pagamento della quota sociale fino a tutto il 31 dicembre successivo.
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b) per morosità; dopo un anno di mancato pagamento e trascorso il termine di giorni trenta dall'invio al moroso di una lettera di
convocazione del consiglio, che Io inviterà a presentarsi in sede per comunicazioni che Io riguardano, il socio viene
considerato dimesso per morosità.
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c) per espulsione (vedi art.10).
ART. 8 - I soci dimissionari e considerati dimessi per morosità, per essere riammessi sono soggetti a quanto stabilito dagli
articoli 4 e 5.
ART. 9 - L'ammontare delle quote sociali viene stabilito, qualora se ne presenti la necessità, dall'assemblea dei soci e la
modifica deve essere decisa da almeno il 75% degli intervenuti.
Sono esentati dal pagamento delle quote sociali coloro che prestano servizio militare e/o servizio sostitutivo.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
ART. 10 - Se un socio divenisse inadempiente, ovvero con parole ed atti venisse meno alle norme del buon
vivere sociale, a cui tutti hanno il dovere di uniformare la propria condotta, il consiglio, su proposta di uno dei suoi
componenti o di almeno cinque soci, potrà, valutata l'entità della mancanza compiuta, adottare uno dei seguenti provvedimenti
disciplinari
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a) richiamo in privato fatta dal presidente
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b) richiamo pubblico affisso all'albo sociale per dieci giorni meno quelli di eventuali feste o trattenimenti nei locali delI'u.c.a.m.
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c) sospensione dal frequentare i locali sociali per una durata non maggiore di tre mesi.
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d) espulsione
il provvedimento del consiglio è inappellabile ed il socio punito, tranne nel caso dell'espulsione, rimane egualmente tenuto
all'osservanza degli obblighi che il presente statuto gli impone.
ART. 11 - I soci hanno diritto a:
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a) essere eletti alle cariche sociali, se hanno un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi e se
sono in regola con il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
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b) prendere parte alle assemblee generali
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c) frequentare la sede sociale e le strutture dell'u.c.a.m e condurvi congiunti e simpatizzanti al fine
di far loro conoscere la società, ma senza usufruire delle strutture stesse.
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d) usare in genere tutto il materiale esistente neII'u.c.a.m. secondo la sua destinazione
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e) la partecipazione alle attività sociali e la frequentazione delle strutture sociali sono subordinate
al pagamento della quota sociale entro il primo semestre dell'anno corrente. Dopo tale data si conserva la qualità di socio
(vedi Art. 7), ma si perdono i diritti esposti ai comma a, c e d del presente articolo.
Tali diritti si riacquistano al momento del versamento della quota sociale dovuta.
RIFUGIO ALPINO
ART. 12 - RIFUGIO ALPINO: il rifugio è di proprietà esclusiva deIl’u.c.a.m e di tutti i suoi soci. Tutte le decisioni circa
la conduzione del rifugio sono demandate al consiglio direttivo, che provvederà alla nomina dei responsabili tecnici ed
amministrativi addetti al buon funzionamento dei servizi, alla vigilanza del patrimonio sociale e al corretto andamento dei
soggiorni estivi ed invernali. I soci devono accettare e rispettare il regolamento interno di cui è dotata la struttura.
CAMPEGGIO
ART. 13 - Il consiglio delI1u.c.a.m, su richiesta di un gruppo di soci, ha autorizzato la creazione del campeggio e i
richiedenti, in completa autonomia economica, hanno costruito la struttura, di cui curano la gestione, la manutenzione,
l'amministrazione, e l'attività nel suo complesso. Di tutto ciò dovranno rispondere al consiglio dell'u.c.a.m.
L'utilizzo è affidato ai soci costruttori e ai soci subentrati nel corso degli anni.
Quattro posti non sono assegnati in modo definitivo ma resi disponibili a tutti i soci u.c.a.m. per i soggiorni estivi;
per usufruirne occorre inoltrare domanda scritta.
I soci che utilizzano questa struttura devono conoscere ed accettare il regolamento interno di cui è dotato il campeggio.
U.C.A.M. MARE
ART. 14 - Il consiglio delI1u.c.a.m ne ha affidato la costruzione ad un gruppo di soci.
La gestione è affidata ad alcuni soci che ricevono delega dal consiglio direttivo al quale dovranno risponde anche per
quanto riguarda il regolamento interno. Tutti i soci hanno uguale diritto a frequentare questa struttura e devono rispettare
il regolamento interno.
ASSEMBLEA
ART. 15 - L'assemblea si compone di tutti i soci; non hanno diritto di voto i soci di età inferiore agli anni diciotto.
L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo e si riunisce in via ordinaria annualmente, cioè entro sessanta giorni dalla
chiusura dei conti, allo scopo di approvare i bilanci (preventivo e consuntivo), per apportare modifiche allo statuto e per
tutto ciò che è di sua competenza.
Le deliberazioni vengono approvate dalla maggioranza dei partecipanti ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 9 e 22.
L'assemblea può essere straordinariamente convocata dal consiglio direttivo ed anche su domanda scritta da un minimo di un
quinto dei soci, i quali indicheranno altresì l'oggetto della convocazione. In tal caso l'assemblea deve essere convocata
entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Per la validità dell'assemblea occorre l'intervento di un numero di soci maggiore della metà degli iscritti; in seconda
convocazione l'assemblea delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'annuncio di convocazione dell'assemblea sarà comunicato almeno dieci giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca
della sede sociale, specificando data, ora e sede dell’assemblea, nonché l'ordine del giorno in discussione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 16 - Il Consiglio direttivo si compone di un minimo di tredici membri eletti dall'assemblea dei soci.
Essi scelgono nella prima riunione del consiglio: il presidente, uno o più vice presidenti, il segretario, il cassiere.
Inoltre vengono assegnate ai singoli consiglieri le responsabilità in ordine alle sezioni ed alte attività svolte nella
società.
I membri del consiglio decadono ogni due anni e sono rieleggibili.
Il consiglio si riunisce ordinariamente a cadenza mensile; può essere convocato straordinariamente per motivi urgenti su
richiesta di un terzo dei suoi membri o dal presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di metà più uno dei membri. Il consiglio amministra la società e ne
cura il regolare funzionamento.
Il consiglio definisce i regolamenti delle Sezioni, dei gruppi e delle attività in cui si articola I'u.c.a.m.
Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto dal
consiglio. La decadenza verrà affissa nella bacheca sociale.
Sarà provveduto alla sostituzione del consigliere decaduto e il nuovo resterà in carica fino alla scadenza dell'intero
consiglio direttivo.
Il consigliere che per motivi personali dà le dimissioni deve comunicarle al consiglio per iscritto.
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