|
ART. 17 - Il presidente è il legale rappresentante della società in ogni e qualsiasi manifestazione, convoca e
presiede le sedute del consiglio, sottoscrive tutti gli atti delI'u.c.a.m, firma tutti i mandati di pagamento approvati dal
consiglio e può acquistare beni immobili per conto della società pagandone il prezzo ricevendone quietanza con rinuncia ad
ipoteche legali. In caso di assenza o di legittimo impedimento il presidente può delegare per tutte o talune delle sue
deliberazioni il vicepresidente del consiglio, compresa la facoltà di acquistare. ART. 18 - Il segretario assiste il presidente in tutto ciò che egli compie in rappresentanza dell'u.c.a.m; redige i
verbali delle assemblee dei soci e del consiglio che saranno sottoscritti dal presidente e da lui. In conformità alle
deliberazioni del consiglio esplica il lavoro burocratico deII'u.c.a.m, quanto al carteggio, alla custodia dei registri,
dei giornali, dei libri, alla affissione degli annunci all'albo sociale e delle comunicazioni da farsi ai soci. a) un registro per le deliberazioni dell'assemble b) un registro per le deliberazioni del consiglio c) un registro contenente l'elenco nominativo e numerico dei soci e le eventuali variazioni annuali relative agli stessi. d) un registro inventario e) uno schedario degli associati ART. 19 - Il cassiere cura la gestione finanziaria dell'u.c.a.m, che sottopone al vaglio del presidente e del consiglio,
detiene la cassa, il libro cassa, e il bollettino ricevute, paga i mandati, vigila personalmente sugli incassi dei proventi
ordinari e straordinari della società. ART. 20 - I revisori dei conti, in numero di tre vengono eletti dall'assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Ad essi spetta esaminare durante l'anno i libri contabili e i registri della società e dare relazione del loro operato. ART. 21 - Il comitato dei probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea. I probiviri decadono ogni due anni e
sono rieleggibili.
ART. 22 - Lo scioglimento deIl'u.c.a.m. potrà avvenire solo con la totale approvazione dei soci rimasti. In caso di scioglimento estinte le passività, il patrimonio sarà devoluto ad un ente di beneficenza o ad un circolo o a strutture similari aventi fini analoghi. La scelta del beneficiario è deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. DISPOSIZIONE GENERALE ART. 23 - Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto valgono le norme vigenti del codice civile anzi dileggi speciali in materia. Dal punto di vista giuridico si fa riferimento agli art. 36, 37 e 38 del codice civile e al Dlgs. 460/97. |