PRESIDENTE

ART. 17 - Il presidente è il legale rappresentante della società in ogni e qualsiasi manifestazione, convoca e presiede le sedute del consiglio, sottoscrive tutti gli atti delI'u.c.a.m, firma tutti i mandati di pagamento approvati dal consiglio e può acquistare beni immobili per conto della società pagandone il prezzo ricevendone quietanza con rinuncia ad ipoteche legali. In caso di assenza o di legittimo impedimento il presidente può delegare per tutte o talune delle sue deliberazioni il vicepresidente del consiglio, compresa la facoltà di acquistare.

SEGRETARIO

ART. 18 - Il segretario assiste il presidente in tutto ciò che egli compie in rappresentanza dell'u.c.a.m; redige i verbali delle assemblee dei soci e del consiglio che saranno sottoscritti dal presidente e da lui. In conformità alle deliberazioni del consiglio esplica il lavoro burocratico deII'u.c.a.m, quanto al carteggio, alla custodia dei registri, dei giornali, dei libri, alla affissione degli annunci all'albo sociale e delle comunicazioni da farsi ai soci.
L'ufficio segreteria sarà fornito dei seguenti registri:

a) un registro per le deliberazioni dell'assemble

b) un registro per le deliberazioni del consiglio

c) un registro contenente l'elenco nominativo e numerico dei soci e le eventuali variazioni annuali relative agli stessi.

d) un registro inventario

e) uno schedario degli associati


CASSIERE

ART. 19 - Il cassiere cura la gestione finanziaria dell'u.c.a.m, che sottopone al vaglio del presidente e del consiglio, detiene la cassa, il libro cassa, e il bollettino ricevute, paga i mandati, vigila personalmente sugli incassi dei proventi ordinari e straordinari della società.
Alla fine di ciascun mese il cassiere renderà conto dello stato della cassa. Il cassiere è responsabile verso la società delle somme in sue mani.

REVISORI DEI CONTI

ART. 20 - I revisori dei conti, in numero di tre vengono eletti dall'assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Ad essi spetta esaminare durante l'anno i libri contabili e i registri della società e dare relazione del loro operato.

PROBIVIRI

ART. 21 - Il comitato dei probiviri si compone di tre membri eletti dall'assemblea. I probiviri decadono ogni due anni e sono rieleggibili.
I probiviri devono prestarsi a conciliare tutte le controversie tra socio e socio, tra socio e società, relativamente ai rapporti sociali, ad eccezione delle controversie per le quali dispone la legge. Qualora le conciliazioni non riescano, il comitato dei probiviri deciderà con le forme del compromesso inappellabile.


SCIOGLIMENTO DELL'U.C.A.M.

ART. 22 - Lo scioglimento deIl'u.c.a.m. potrà avvenire solo con la totale approvazione dei soci rimasti. In caso di scioglimento estinte le passività, il patrimonio sarà devoluto ad un ente di beneficenza o ad un circolo o a strutture similari aventi fini analoghi.
La scelta del beneficiario è deliberata a maggioranza dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.


DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 23 - Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto valgono le norme vigenti del codice civile anzi dileggi speciali in materia. Dal punto di vista giuridico si fa riferimento agli art. 36, 37 e 38 del codice civile e al Dlgs. 460/97.



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